La perdita di possesso è l’annotazione presso il PRA della indisponibilità di un veicolo.
L’avvenuta annotazione della perdita di possesso comporta la cessazione dell’obbligo del pagamento del bollo a partire dal periodo tributario successivo a quello in cui è stata registrata l’annotazione.
Chi può richiederla
La perdita di possesso può essere richiesta dall’intestatario del veicolo oppure da un legale rappresentante, nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un soggetto giuridico.
Può essere richiesta anche da uno solo degli intestatari, nel caso in cui il veicolo sia cointestato (ma non se viene fatta richiesta con dichiarazione sostitutiva).
La perdita di possesso può essere richiesta anche dagli eredi dell’intestatario, dal procuratore legale e dal curatore fallimentare.
Perdita di possesso per furto
In caso di furto o rapina, per annotare la perdita di possesso è necessario presentare al PRA la denuncia/querela resa alle autorità competenti, in originale o in copia conforme (o dichiarata conforme) o una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.
In caso di furto o rapina avvenuto all’estero, la denuncia (eventualmente sporta ad un’autorità straniera) dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e alla stessa dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare competente o da un traduttore ufficiale.
In caso di perdita di possesso per furto l’obbligo di corrispondere il bollo auto cessa dal momento della data di presentazione della denuncia alle autorità competenti.
Perdita di possesso del veicolo per altri motivi
La perdita di possesso può avere altre motivazioni, ognuna delle quali comporta una procedura e della documentazione da produrre.
a) Perdita di possesso per appropriazione indebita
In base all’articolo 646 del Codice Penale ci si trova di fronte ad un’appropriazione indebita quando un soggetto si appropria della cosa mobile altrui di cui si trovi in possesso, a qualsiasi titolo, per trarre un ingiusto profitto per sé stesso o per altri. Ad esempio, quando un veicolo intestato ad una società di leasing non viene riconsegnato dal locatario alla scadenza prevista né viene riscattato è un’appropriazione indebita.
In caso di appropriazione indebita, per annotare la perdita di possesso devi presentare al PRA:
- la denuncia/querela resa alle autorità competenti, in originale o in copia conforme o dichiarata conforme
oppure
- la dichiarazioni sostitutiva di perdita di possesso, ugualmente ammessa dal PRA.
Dal periodo successivo alla data di presentazione della denuncia/querela non hai più l’obbligo di pagare il bollo auto. In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva di perdita di possesso, tale obbligo decade alla data di presentazione al PRA della perdita di possesso.
b) Perdita di possesso per truffa
Secondo l’articolo 640 del Codice penale si verifica una truffa quando un soggetto induce qualcuno in errore, con un artifizio o un raggiro, per procurare a sé stesso o ad altri un ingiusto profitto, provocando danno ad altri. Nel nostro caso, si verifica una perdita di possesso per truffa quando un soggetto che vende il suo veicolo viene pagato con assegni rubati, falsi o scoperti.
Se ti trovi in una situazione di questo tipo, se l’atto di vendita è stato già trascritto al PRA, puoi chiedere l’annotazione di perdita di possesso solo presentando un provvedimento dell’autorità giudiziaria che annulla la vendita o che dispone la restituzione del veicolo a te venditore in qualità di legittimo proprietario.
Nel caso in cui l’atto di vendita non sia stato ancora trascritto al PRA, in qualità di venditore vittima della truffa puoi chiedere l’annotazione di una perdita di possesso allegando la denuncia/querela resa alle autorità competenti.
L’obbligo di corrispondere il bollo auto in caso di perdita di possesso per truffa decade dal periodo successivo alla data di presentazione della denuncia/querela.
c) Perdita di possesso per fallimento, fermo amministrativo, sequestro, pignoramento, confisca penale, requisizione
In alcuni casi a determinare l’indisponibilità del veicolo per il suo intestatario è l’emissione di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione come nel caso di fallimento, confisca, sequestro penale o giudiziario, pignoramento del veicolo.
Alcune volte il provvedimento viene iscritto al PRA dalle autorità competenti, ma non sempre. Quando il provvedimento non viene iscritto d’ufficio, l’intestatario del veicolo deve chiedere l’annotazione della perdita di possesso allegando il provvedimento che lo riguarda, in originale, in copia conforme o in copia dichiarata conforme.
In caso di perdita di possesso per fallimento, persiste l’obbligo di corrispondere il bollo auto, a meno che la singola Regione non abbia previsto espressamente l’esonero dal pagamento del bollo.
In caso di perdita di possesso per fermo amministrativo, si interrompe l’obbligo tributario tranne che nelle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Provincia autonoma di Bolzano.
Per tutti gli altri casi sopra citati l’obbligo cessa dal periodo successivo alla data di emissione del provvedimento.
NB: L’annotazione della perdita di possesso per sequestro può essere richiesta solo nel caso in cui dal provvedimento risulti la non utilizzabilità del veicolo. Il solo sequestro della carta di circolazione non consente l’annotazione della perdita di possesso.
d) Perdita di possesso per Sentenza del Giudice di Pace o altro organo giurisdizionale
In caso di sentenza del Giudice di Pace che stabilisce che l’intestatario del veicolo ne ha perduto il possesso o che è avvenuto un trasferimento di proprietà in favore di un altro soggetto, l’intestatario in questione potrà richiedere l’annotazione della perdita di possesso al PRA presentando tale sentenza in copia conforme o in copia dichiarata conforme.
L’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa dal periodo successivo alla data dichiarata dal giudice nella sentenza; se il Giudice non dichiara alcuna data nella sentenza, la data da cui non vige più l’obbligo è quella di emanazione della sentenza.
e) Perdita di possesso per rinuncia all’eredità
L’atto di rinuncia all’eredità non è un provvedimento trascrivibile al PRA. Per questo motivo ai rinunciatari all’eredità veniva comunque richiesto il pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di cui risultavano ereditari. Per questo motivo, il Ministero di Grazia e Giustizia, con parere n. 5/1133/050 del 16/04/1996 ha acconsentito ad accettare in questi casi l’annotazione della perdita di possesso.
Se vuoi rinunciare all’eredità di un veicolo e di conseguenza sottrarti all’obbligo di corrispondere il bollo auto, devi fare richiesta di annotazione di perdita di possesso presentando:
- l’atto del notaio che attesti la rinuncia all’eredità e una dichiarazione sostitutiva da cui risulti il mancato possesso del veicolo
oppure
- una dichiarazione sostitutiva che attesti il mancato possesso del veicolo e l’avvenuta rinuncia all’eredità con gli estremi dell’atto di rinuncia depositato in Cancelleria del Tribunale.
In questo caso l’obbligo di corrispondere il bollo auto cessa nel periodo di imposta successivo alla data di apertura della successione.
f) Perdita di possesso per terremoti, alluvioni e altre calamità naturali
Se il tuo veicolo risulta danneggiato in seguito ad un terremoto o ad un’alluvione, nel caso in cui venga adottata un’ordinanza o un provvedimento specifico dalle Autorità, devi procedere d’intesa con le amministrazioni coinvolte per ottenere la radiazione dal PRA.
Se invece non c’è l’intervento da parte della pubblica autorità puoi sempre consegnare in autonomia il veicolo danneggiato ad un centro di raccolta che poi si occuperà della radiazione.
Nel caso in cui il veicolo non sia più reperibile potrai chiedere l’annotazione della perdita di possesso in due modi:
- presentando un verbale o un altro provvedimento emesso dalle autorità da cui si evince la distruzione del veicolo avvenuta a causa dell’evento calamitoso. L’obbligo di corrispondere il bollo auto termina dal periodo successivo a quello dell’evento calamitoso;
oppure
- presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in mancanza di una documentazione ufficiale. In questo caso l’obbligo di pagare il bollo auto termina dal periodo successivo alla data di presentazione al PRA della perdita di possesso.
g) Perdita di possesso per incendio
Se sei proprietario di un veicolo andato distrutto in un incendio puoi rivolgerti ad un demolitore autorizzato che si preoccuperà delle normali procedure di radiazione del PRA.
Nel caso in cui questo non sia possibile, puoi comunque richiedere l’annotazione di perdita di possesso per incendio del veicolo presentando il verbale dei Vigili del Fuoco o la denuncia alla Polizia di Stato o ai Carabinieri, in cui si specifica che il veicolo è andato completamente distrutto.
In questo caso l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa dal periodo di imposta successivo alla data del verbale e/o denuncia.
h) Perdita di possesso non documentabile in alcun modo
Se non sei più in possesso di un veicolo (per svariati motivi come rottamazione, vendita, esportazione, consegna per la rivendita o altro) ma ne sei rimasto intestatario per mancata trascrizione della perdita di possesso al momento del verificarsi dell’evento, puoi richiederne l’annotazione anche se è passato del tempo.
In mancanza di documentazione che attesti l’evento che ha portato alla perdita di possesso va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000.
Ad esempio, si può richiedere l’annotazione di perdita di possesso con la sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio quando:
- hai consegnato il veicolo ad un concessionario che poi è fallito o si è reso irreperibile;
- hai consegnato il veicolo ad un demolitore che non ha provveduto a richiedere la radiazione (link interno alla pagina della radiazione) dal PRA;
- hai ceduto il tuo veicolo ad un soggetto che ha esportato il veicolo senza provvedere alla radiazione dal PRA;
- hai perso la disponibilità del veicolo per furto, sequestro o altri provvedimenti per i quali non sei più in possesso della relativa documentazione;
- hai venduto il veicolo ad un soggetto i cui dati conosciuti non sono sufficienti al PRA;
- sei erede di un veicolo non rinvenibile alla data dell’apertura della successione.
In questi casi l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa nel periodo successivo alla data di annotazione della perdita di possesso al PRA, anche se l’evento in sé che ha provocato la perdita di possesso è antecedente.